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	<title>diritti Archivi - Clipnotes</title>
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	<title>diritti Archivi - Clipnotes</title>
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		<title>Il Rapporto Giuridico</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ginevra Taccagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 13:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Gli individui instaurano costantemente tra loro un sacco di relazioni. Non tutte, però, costituiscono un rapporto giuridico, ovvero non tutte vengono prese in considerazione dal diritto.&#160; Es: Tizio ha una relazione con Caia; questo alla legge non importa più di tanto, almeno finché non decideranno di sposarsi: così, infatti, verrebbe a costituirsi un rapporto giuridico,&#160;&#8230;</p>
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<p class="wp-block-paragraph">Gli individui instaurano costantemente tra loro un sacco di relazioni. Non tutte, però, costituiscono un <em>rapporto giuridico</em>, ovvero non tutte vengono prese in considerazione dal diritto.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Es: Tizio ha una relazione con Caia; questo alla legge non importa più di tanto, almeno finché non decideranno di sposarsi: così, infatti, verrebbe a costituirsi un rapporto giuridico, tutelato dalle norme specifiche dell’argomento e, dunque, portatore dei diritti e dei doveri corrispondenti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con qualsiasi rapporto giuridico vengono a crearsi&nbsp;<strong>situazioni giuridiche attive&nbsp;e&nbsp;passive</strong>: le prime corrispondono a posizioni favorevoli per un soggetto, le seconde subordinano il proprio interesse a quello di altri. Vi sono diversi tipi di diritti; tra tutti, hanno particolare rilievo quelli di natura&nbsp;<em>personale</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Es: diritto all’immagine, alla riservatezza o alla tutela dei dati personali.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Uguale importanza hanno i&nbsp;<strong>diritti patrimoniali</strong>, cioè quelli che attengono alla sfera economica dell’individuo. Questo particolare tipo di diritti si distingue in due categorie:<strong>&nbsp;diritti reali&nbsp;</strong>e di&nbsp;<strong>obbligazione.</strong> I primi sono quelli che si possono affermare sui beni materiali. L’esempio più importante è ovviamente la&nbsp;<strong>proprietà</strong>, che fornisce all’individuo che lo possiede poteri di godimento e di disposizione pieni sul bene.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Es: Tizio possiede un computer. Egli potrà goderne, nel senso che potrà usarlo a suo piacimento – per esempio per scrivere un tema o guardare una serie tv – e allo stesso tempo potrà disporne, potendo, qualora lo desiderasse, venderlo o darlo in prestito ad un amico. Ovviamente Tizio non potrà danneggiare altri individui o l’intera comunità con il suo computer: vi sono, si capisce, dei limiti alla proprietà posti nell’interesse altrui.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tutti gli altri diritti reali sono limitati rispetto alla proprietà, dunque non garantiscono poteri pieni di disposizione e godimento sul bene. Un esempio importante è <strong>l’usufrutto</strong>, che è il diritto di godere di un bene pur non essendone proprietari.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Es: Tizio, morendo, decide di lasciare in eredità al figlio Caio la proprietà del suo appartamento. Egli potrà accordare il diritto di usufrutto a sua moglie, cosicché ella possa continuare a vivere in casa sua, pur non essendone proprietaria. Caio dunque detiene quella che si chiama&nbsp;<strong>nuda&nbsp;proprietà</strong>&nbsp;dell’appartamento: è infatti proprietario, ma non può disporne o goderne… almeno fino alla morte della madre.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I&nbsp;<strong>diritti di obbligazione</strong>&nbsp;sono quelli in base a cui un soggetto può pretendere da un altro un certo comportamento in base ad un rapporto costituitosi precedentemente tra loro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Es: il nostro Tizio presta a Caio dei soldi: egli avrà diritto, alla scadenza determinata, di ottenere la restituzione del denaro. Tizio è dunque&nbsp;<strong>creditore&nbsp;</strong>di Caio, che è, a sua volta, suo&nbsp;<strong>debitore</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò che il debitore deve compiere verso il creditore, quindi il comportamento che deve adottare nei suoi confronti, si chiama&nbsp;<strong>prestazione</strong>. Essa può consistere in un&nbsp;<em>dare</em>&nbsp;(ad esempio, dei soldi), in un&nbsp;<em>fare</em>&nbsp;(un imbianchino si impegna a imbiancare una casa a fronte di un corrispettivo) oppure in un non&nbsp;<em>fare</em>&nbsp;(un commerciante si impegna a non fare concorrenza ad un suo collega per un certo periodo di tempo).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma chi può essere titolare di un rapporto giuridico? Bisogna in questo caso distinguere tra&nbsp;<strong>persone fisiche</strong>, dunque i singoli individui facenti parte della società, e&nbsp;<strong>persone giuridiche</strong>, ovvero le organizzazioni di persone.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le persone fisiche sono tutti coloro cui sono destinate le norme giuridiche. Ogni individuo alla nascita acquista la&nbsp;<strong>capacità giuridica</strong>, dunque la suscettibilità ad essere titolare di diritti ed obblighi. Ciò però non vuol dire che un bambino possa compiere atti validi per l’ordinamento: perché ciò avvenga bisogna infatti aspettare la&nbsp;<strong>maggiore età</strong>, quando l’individuo acquista la&nbsp;<strong>capacità di agire.</strong> Con essa l’individuo potrà esercitare validamente i propri diritti ed assumere determinati doveri.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’unico caso in cui un minorenne può ottenere la capacità di agire (seppur limitata) è quello del&nbsp;<strong>minore emancipato</strong>, ovvero colui che, comunque superati i sedici anni, sia stato autorizzato per gravi motivi dal Tribunale a contrarre matrimonio.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ci sono, d’altra parte, persone maggiorenni affette da malattie fisiche o mentali che limitano in modo più o meno sensibile la loro capacità di compiere qualsiasi compito quotidiano in modo responsabile; in questo caso l’ordinamento interviene limitando la capacità di agire e affiancando all’individuo incapace un soggetto che lo assista o, nei casi più seri, sostituisca, nei suoi rapporti giuridici.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La limitazione più grave è <strong>l’interdizione</strong>: attraverso questo provvedimento la persona viene infatti privata totalmente della capacità di agire, ponendola sostanzialmente nella stessa posizione di un minorenne. Con l’interdizione si procede alla nomina di un&nbsp;<strong>tutore</strong>, che lo sostituirà nell’amministrazione dei suoi interessi. Anche i soggetti condannati ad una reclusione che superi i cinque anni vengono interdetti per legge: in questo caso si parla di&nbsp;<strong>interdizione legale</strong>, diversa dall’<strong>interdizione&nbsp;giudiziale</strong>&nbsp;che viene invece data da un Tribunale, su richiesta dei parenti, alle persone affette da gravi patologie psichiche. La differenza si può ritrovare, ovviamente, nella ratio del provvedimento: nel primo caso, infatti, vi è una funzione puramente punitiva, mentre nel secondo si vuole proteggere il soggetto dalla possibilità di danneggiare se stesso e il proprio patrimonio.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se l’incapacità di agire è parziale si ricorre all’<strong>inabilitazione</strong>, che limita solamente la capacità di agire del soggetto. È questo il provvedimento che viene, su richiesta dei parenti, emanato dal Tribunale nei casi di abuso di alcool e droghe. Gli inabilitati possono compiere liberamente atti di&nbsp;<strong>ordinaria amministrazione</strong>, mentre per quelli di&nbsp;<strong>straordinaria amministrazione&nbsp;</strong>sono assistiti da un&nbsp;<strong>curatore</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se l’incapacità di agire è ancora minore e il soggetto protetto necessita quindi di assistenza solo in alcuni atti mentre è assolutamente capace di agire liberamente in tutti gli altri casi, si ricorre all’<strong>amministrazione di sostegno</strong>. L’<strong>amministratore</strong>&nbsp;interverrà solo negli atti specificamente individuati dal giudice tutelare.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un caso ancora diverso è quello dell’<strong>incapacità&nbsp;naturale</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Es: Tizio, perfettamente capace di per sé, esce con gli amici, alza decisamente il gomito e poi stipula un contratto. In questo caso egli non sarà tutelato dall’ordinamento, a meno che non venga provata la&nbsp;<strong>malafede </strong>dell’altro contraente, ovvero non si riesca a dimostrare che l’altro soggetto abbia approfittato della sua momentanea incapacità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È importante fare un breve cenno sulle&nbsp;<strong>sedi</strong>&nbsp;delle persone fisiche: per quanto di uso comune, la differenza tra i concetti di&nbsp;<strong>residenza</strong>,&nbsp;<strong>domicilio&nbsp;</strong>e&nbsp;<strong>dimora&nbsp;</strong>può trarre in inganno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con&nbsp;<strong>dimora</strong>&nbsp;si indica la temporanea permanenza – quindi non abituale – in un certo luogo. La differenza con la residenza sta proprio nel carattere di temporaneità: la&nbsp;<strong>residenza&nbsp;</strong>è il luogo in cui si vive abitualmente ed è determinata con l’iscrizione presso l’anagrafe del Comune. Il&nbsp;<strong>domicilio&nbsp;</strong>è il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari ed interessi: può dunque coincidere con la residenza, ma ciò non è scontato.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Es: se un professionista abita, ad esempio, a Monza, ma esercita la propria professione a Como, egli potrà avere la residenza nella prima città, mentre stabilire il domicilio nella seconda.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Passiamo ora alla seconda categoria di soggetti: le&nbsp;<strong>organizzazioni</strong>, che si dividono in&nbsp;<strong>associazioni</strong>, <strong>fondazioni&nbsp;</strong>e&nbsp;<strong>comitati</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le prime sono costituite da più persone che si riuniscono tra loro, mettendo in comune beni e servizi, per ottenere un certo scopo. Se lo scopo ha natura economica – dunque si punta ad ottenere un profitto – si parla di&nbsp;<strong>società</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le&nbsp;<strong>fondazioni&nbsp;</strong>sono invece un insieme di beni che vengono vincolati ad uno specifico scopo. Come si può notare, nelle associazioni prevale l’elemento personale, mentre nelle fondazioni quello patrimoniale.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine vi sono i&nbsp;<strong>comitati</strong>, che possono essere costituiti per la raccolta di fondi con finalità diverse, soprattutto di beneficienza.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tutte le organizzazioni possono avere natura&nbsp;<strong>privata&nbsp;</strong>o&nbsp;<strong>pubblica</strong>, a seconda dello scopo che perseguono.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Es: lo Stato è un ente pubblico, mentre un’associazione locale è un ente privato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Alla base c’è sempre un&nbsp;<strong>atto costitutivo</strong>, nel quale si dichiara l’intenzione di dare vita ad un’organizzazione volta a perseguire un certo scopo. Esso varia a seconda del tipo di organizzazione che si vuole costituire: le associazioni, ad esempio, necessitano di un&nbsp;<strong>contratto</strong>, mentre le fondazioni possono anche essere costituite tramite&nbsp;<strong>atto unilaterale&nbsp;o&nbsp;testamento</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In ogni caso, l’atto è di solito accompagnato da uno&nbsp;<strong>statuto</strong>, in cui vengono indicate le norme specifiche relative all’organizzazione e al funzionamento dell’ente.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per ottenere lo&nbsp;<strong>status&nbsp;</strong>di persone giuridiche – dunque per ottenere la&nbsp;<strong>titolarità della capacità giuridica e di agire</strong>&nbsp;– un’organizzazione deve ottenere il&nbsp;<em>riconoscimento</em>&nbsp;dallo Stato, subordinato all’iscrizione nel&nbsp;<strong>Registro delle Persone Giuridiche</strong>, o quello delle&nbsp;<strong>Imprese&nbsp;</strong>nel caso delle società. La caratteristica principale delle persone giuridiche è l’<strong>autonomia&nbsp;patrimoniale</strong>, ovvero la separazione del patrimonio dell’organizzazione rispetto a quello dei soggetti che ne fanno parte. Ciò è molto importante perché, se non fosse così, in caso di debiti dell’organizzazione dovrebbero risponderne anche gli associati, mentre con l’autonomia ne risponde solo l’organizzazione stessa. Il riconoscimento non è però obbligatorio, e dunque possono esistere anche associazioni non riconosciute e quindi non sottoposte ad un controllo da parte dello Stato. Ovviamente, esse non potranno avere autonomia patrimoniale. Tra gli enti non riconosciuti figurano anche i partiti politici.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Gli organi delle organizzazioni sono: gli&nbsp;<strong>amministratori</strong>, che agiscono in nome e per conto dell’ente; l’<strong>assemblea</strong>, con potere decisionale, che prende quindi le decisioni relative all’attività da svolgere; l’<strong>organo&nbsp;di controllo</strong>, presente solo in alcuni enti, come ad esempio il collegio sindacale.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando lo&nbsp;<strong>scopo&nbsp;</strong>sia stato raggiunto o divenuto impossibile, gli associati siano venuti meno o deliberino autonomamente lo scioglimento o per altre ragioni contenute nell’atto costitutivo e nello statuto, le organizzazioni collettive possono estinguersi.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando una persona giuridica viene a cessare, è necessaria l’emanazione di un&nbsp;<strong><em>provvedimento</em> </strong>dell’autorità che l’aveva riconosciuta, in cui deve essere dichiarata la causa di estinzione; una volta estinto l’ente si apre la fase della&nbsp;<strong>liquidazione</strong>, che consiste nella trasformazione del patrimonio dell’organizzazione in denaro destinato al pagamento dei creditori e alla eventuale ripartizione tra gli associati del rimanente.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Prima di concludere, soffermiamoci brevemente sull’<strong>oggetto&nbsp;del rapporto giuridico</strong>. Esso può essere un&nbsp;<strong>bene&nbsp;</strong>o una&nbsp;<strong>prestazione</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I&nbsp;<em>beni</em>&nbsp;sono tutte le cose che possono formare oggetto di diritti e si distinguono in&nbsp;<strong>immobili&nbsp;</strong>e&nbsp;<strong>mobili</strong>; i primi sono tutto ciò che è ancorato o incorporato al suolo, come una casa o un albero. Tutti gli altri beni sono mobili. Trasferire un bene immobile è molto più complicato che per quanto riguarda i mobili, perché sono richieste molte più formalità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tutti i beni immobili sono iscritti nei&nbsp;<strong>pubblici registri immobiliari</strong>; esiste anche la categoria dei&nbsp;<strong>beni mobili registrati</strong>, come le macchine, o gli aerei. Questi, pur essendo di certo mobili, sono sottoposti alle stesse norme previste per i beni immobili.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La legge distingue inoltre i beni&nbsp;<strong>privati&nbsp;</strong>da quelli&nbsp;<strong>pubblici</strong>, appartenenti ad esempio allo Stato.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><em>Questo era il rapporto giuridico! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <br>Speriamo che questo nostro articolo ti sia stato utile. Se hai domande o commenti puoi scriverli qui sotto. </em></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>I principi fondamentali della Costituzione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ginevra Taccagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 13:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
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<p class="wp-block-paragraph">La Costituzione Italiana è, in ogni suo aspetto, espressione di un rifiuto netto nei confronti delle tragedie subite negli anni immediatamente precedenti alla sua creazione: essa costituisce, infatti, una risposta al fascismo e ai suoi orrori ed è per questo attentissima alle libertà e ai diritti inviolabili dell’uomo e del cittadino, consapevole del fatto che, senza una legge che li disciplini, tutto ciò potrebbe ripetersi.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Costituzione è inoltre frutto di un compromesso: alla caduta del fascismo, infatti, tutte le forze politiche puntavano a veder riconosciuti i loro ideali, non sempre compatibili tra loro; il risultato è una carta bellissima, che mira ad una società in cui nessuno possa essere più lasciato indietro.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">I primi dodici articoli sono esattamente l’immagine della comunità che i padri costituenti volevano realizzare: essi pongono le loro basi nel principio di razionalità e dunque di uguaglianza e libertà, ma trovano applicazione solamente attraverso l’ordinamento giuridico positivo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vediamoli insieme.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Principio Democratico</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Il primo principio a cui fa riferimento la Costituzione è quello democratico: l’articolo numero 1, infatti, recita: “<em>L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. </em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>La sovranità appartiene al popolo, il quale la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il popolo ha dunque il diritto ad una partecipazione attiva e passiva alle decisioni politiche.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">È interessante notare che si parla di popolo e non di nazione: la nazione rappresenta qualcosa di unico, mentre qui vengono sottolineate le sfaccettature e le contraddizioni della concreta realtà, accomunate però da un’unicità di pensiero ed ideali che si rifanno all’antifascismo e alla consonanza di bisogni ed aspirazioni delle grandi correnti popolari.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Attenzione: il popolo ha sì la sovranità, ma ciò non vuol dire che abbia il potere di fare esattamente quello che vuole – e ci mancherebbe. Infatti, tale potere è da esercitarsi nei limiti della Costituzione.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Principio Personalista</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Il secondo articolo ci conduce al secondo principio, quello personalista:&nbsp;“<em>La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Compito primo e materiale della Repubblica è dunque la garanzia e la tutela dei diritti di ogni uomo, e ciò costituisce la ragione sociale della Costituzione.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La dignità dell’uomo prescinde dal diritto positivo: i diritti sono precedenti all’ordinamento e vengono staccati dagli ideali politici così da poter valere per ogni individuo, indipendentemente dalla sua personalità.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Principio Lavorista</h4>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>&nbsp;</em></strong>Il terzo principio è quello lavorista, che trova espressione nell’articolo 1 – “<em>La Repubblica è fondata sul lavoro</em>” – e 4, che recita:<em>&nbsp;“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la Costituzione, l’elemento che genera la dignità<strong>&nbsp;</strong>nell’essere umano è il suo lavoro: non solo gli permette il sostentamento, ma consente l’affermazione della<strong>&nbsp;</strong>sua personalità. Inoltre, consente di assolvere<strong>&nbsp;</strong>il<strong>&nbsp;</strong>debito<strong>&nbsp;</strong>contratto nei confronti degli altri cittadini.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il lavoro dunque non è solo un diritto, ma anche – e soprattutto – un dovere.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Principio Solidarista</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Nell’articolo 2 si dice che la Repubblica&nbsp;<em>“Richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”&nbsp;</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo concetto è successivamente ribadito dalle disposizioni successive.<strong><em></em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">I comportamenti di collaborazione, solidarietà, sacrificio, al fine di costituire e di mantenere l’unità del corpo politico, sono un dovere di ogni cittadino: vivere in una società civile ed organizzata richiede infatti l’accettazione dei limiti alla libertà di ogni cittadino.<strong><em></em></strong></p>



<h4 class="wp-block-heading">Principio Pluralista</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Sempre nell’articolo 2 si dice che&nbsp;<em>“la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’uomo è dunque considerato non solo nella sua individualità ma anche nella sua socialità, nelle relazioni che instaura: è solo in queste, infatti, e attraverso esse che egli è in grado di partecipare alla vita attiva dello Stato.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lo Stato tutela i diritti dell’uomo in quanto parte di una formazione sociale, ma anche la costituzione della stessa e la sua esistenza in quanto tale: il principio pluralista in questo senso è espressione del principio della tutela dei fondamenti culturali extra-statali dello Stato e dell’equilibrio di questi fondamenti.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Principio Internazionalista</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Nell’articolo 10 si legge che&nbsp;<em>“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”</em>&nbsp;e, nell’11, che&nbsp;<em>“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">I principi di cui sopra non valgono solo per il nostro ordinamento, ma sono condivisi, sostanzialmente, da tutta Europa: questo un primo senso al principio internazionalista, ove esso viene inteso come un riconoscimento sovra-nazionale della cultura e degli ideali che stanno alla base della nostra società.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">È dunque necessaria l’apertura dell’ordinamento nazionale ai principi fondamentali di quello internazionale.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’Italia aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, abbreviata in CEDU, e alla Dichiarazione universale dei diritti umani.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’ordinamento italiano si sottomette alle regole consuetudinarie dell’ordinamento giuridico internazionale: pone il divieto di guerre al di fuori di quelle disciplinate dallo stesso; rinuncia a settori della propria sovranità nei confronti di altri Stati che consentano a eguale rinuncia, al fine di assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Principio di Laicità</h4>



<p class="wp-block-paragraph">L’articolo 8 dice che&nbsp;<em>“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.”</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, l’articolo 19 dice che&nbsp;<em>“il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa”&nbsp;</em>è tutelato anche quando essa sia in forma&nbsp;<em>“associata”</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo principio disciplina il rapporto tra Stato e confessioni religiose, nel senso che a nessuna siano attribuiti poteri pubblicistici o privilegi e imponendo che le decisioni pubbliche non siano selezionate o adottate in esecuzione di principi religiosi. La laicità dunque impone l’irrilevanza politica di ogni credo religioso (ove esso si ponga come istituzione), per garantire una convivenza pacifica all’interno dello Stato.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tutte le confessioni sono tutelate allo stesso modo tra loro e anche nei confronti di tutte le altre dottrine comprensive culturali, morali, ideologiche&#8230;&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel processo di formazione del diritto, esse assumono una grandissima importanza e sono fondamentali per il processo dialettico che porta alla creazione dello stesso; una volta reso positivo, esse non devono però pregiudicarne la corretta applicazione.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Principio di Uguaglianza</h4>



<p class="wp-block-paragraph">L’ultimo, bellissimo principio è quello di uguaglianza: l’articolo 3 della costituzione recita:&nbsp;<em>“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.&nbsp;</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Non esistendo in natura, l’uguaglianza tra gli uomini deve essere creata secondo il loro ideale di giustizia.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se questa libertà rimane formale, però, ovvero si afferma un’uguaglianza potenziale tra gli uomini trasformati in soggetti astratti di diritto, essa si traduce nella consacrazione dello “status quo”, quindi nella più pura diseguaglianza.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Perciò, nel suo secondo comma, l’art. 3 impone d’intervenire nelle situazioni di fatto che impediscano l’effettiva disponibilità delle condizioni materiali che rendono possibile la realizzazione della parità di trattamento ad opera della legge (di fatto negando l’uguaglianza formale e, quindi, creando una “diseguaglianza”).&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Principio di uguaglianza formale</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Articolo 3, primo comma:&nbsp;<em>“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”&nbsp;</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo articolo va letto insieme agli articoli 8 (uguaglianza delle confessioni religiose), 29 (uguaglianza dei coniugi), 37 (uguaglianza di donne e uomini sul lavoro), 48 (uguaglianza del voto), 51 (uguaglianza dell’accesso a cariche elettive ed uffici pubblici).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sostanzialmente, la Costituzione ci sta dicendo che situazioni uguali vanno trattate in modo uguale, situazioni diverse in modo diverso.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Differenze di carattere psicofisico, sociale, o di ruolo, giustificano trattamenti legislativi differenziati.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">È questo il principio di ragionevolezza del legislatore, tradotto in modo diverso a seconda delle condizioni sociali dell’individuo: l’irrilevanza delle ritenute peculiarità dei rapporti regolati in modo diverso determina senz’altro l’invalidità della legge.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando si va ad applicare una legge al caso concreto, non si può guardare solo la fattispecie: perché l’uguaglianza vi sia effettivamente, bisogna considerare in primo luogo la “ratio” del legislatore, il fine ultimo per cui tale legge è stata creata.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Principio di uguaglianza sostanziale</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Articolo 3, secondo comma:&nbsp;<em>“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche questo articolo non si esaurisce qui, ma va letto insieme agli articoli 36 e 37 (norme limitatrici dell’autonomia privata nei rapporti di lavoro), 32, 33, 34, 38 (norme che impongono al legislatore d’instaurare le organizzazioni necessarie per rendere effettivo il godimento di alcuni diritti, come ospedali, scuole, ecc.), art 39 e 40 (norme che riconoscono forme di autotutela di categoria).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Uguaglianza sostanziale significa obbligo, per la Repubblica, di rimuovere gli impedimenti esistenti all’effettivo godimento dei diritti: le categorie deboli vanno tutelate al fine di rendere possibile il pieno sviluppo delle loro personalità e di renderle consapevolmente partecipi dell’organizzazione complessiva del Paese.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><em>Questi erano i principi fondamentali della Costituzione&nbsp; <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></em><br><em>Speriamo tu possa aver trovato utile questo nostro articolo.</em><br><em>Se hai domande o commenti non esitare a scrivere qui sotto! </em></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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