I principi fondamentali della Costituzione

I principi fondamentali della Costituzione

La Costituzione Italiana è, in ogni suo aspetto, espressione di un rifiuto netto nei confronti delle tragedie subite negli anni immediatamente precedenti alla sua creazione: essa costituisce, infatti, una risposta al fascismo e ai suoi orrori ed è per questo attentissima alle libertà e ai diritti inviolabili dell’uomo e del cittadino, consapevole del fatto che, senza una legge che li disciplini, tutto ciò potrebbe ripetersi. 

La Costituzione è inoltre frutto di un compromesso: alla caduta del fascismo, infatti, tutte le forze politiche puntavano a veder riconosciuti i loro ideali, non sempre compatibili tra loro; il risultato è una carta bellissima, che mira ad una società in cui nessuno possa essere più lasciato indietro. 

I primi dodici articoli sono esattamente l’immagine della comunità che i padri costituenti volevano realizzare: essi pongono le loro basi nel principio di razionalità e dunque di uguaglianza e libertà, ma trovano applicazione solamente attraverso l’ordinamento giuridico positivo.

Vediamoli insieme.

Principio Democratico

Il primo principio a cui fa riferimento la Costituzione è quello democratico: l’articolo numero 1, infatti, recita: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, il quale la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”

Il popolo ha dunque il diritto ad una partecipazione attiva e passiva alle decisioni politiche. 

È interessante notare che si parla di popolo e non di nazione: la nazione rappresenta qualcosa di unico, mentre qui vengono sottolineate le sfaccettature e le contraddizioni della concreta realtà, accomunate però da un’unicità di pensiero ed ideali che si rifanno all’antifascismo e alla consonanza di bisogni ed aspirazioni delle grandi correnti popolari. 

Attenzione: il popolo ha sì la sovranità, ma ciò non vuol dire che abbia il potere di fare esattamente quello che vuole – e ci mancherebbe. Infatti, tale potere è da esercitarsi nei limiti della Costituzione.

Principio Personalista

Il secondo articolo ci conduce al secondo principio, quello personalista: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

Compito primo e materiale della Repubblica è dunque la garanzia e la tutela dei diritti di ogni uomo, e ciò costituisce la ragione sociale della Costituzione. 

La dignità dell’uomo prescinde dal diritto positivo: i diritti sono precedenti all’ordinamento e vengono staccati dagli ideali politici così da poter valere per ogni individuo, indipendentemente dalla sua personalità. 

Principio Lavorista

 Il terzo principio è quello lavorista, che trova espressione nell’articolo 1 – “La Repubblica è fondata sul lavoro” – e 4, che recita: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

Secondo la Costituzione, l’elemento che genera la dignità nell’essere umano è il suo lavoro: non solo gli permette il sostentamento, ma consente l’affermazione della sua personalità. Inoltre, consente di assolvere il debito contratto nei confronti degli altri cittadini.

Il lavoro dunque non è solo un diritto, ma anche – e soprattutto – un dovere.

Principio Solidarista

Nell’articolo 2 si dice che la Repubblica “Richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” 

Questo concetto è successivamente ribadito dalle disposizioni successive.

I comportamenti di collaborazione, solidarietà, sacrificio, al fine di costituire e di mantenere l’unità del corpo politico, sono un dovere di ogni cittadino: vivere in una società civile ed organizzata richiede infatti l’accettazione dei limiti alla libertà di ogni cittadino.

Principio Pluralista

Sempre nell’articolo 2 si dice che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”

L’uomo è dunque considerato non solo nella sua individualità ma anche nella sua socialità, nelle relazioni che instaura: è solo in queste, infatti, e attraverso esse che egli è in grado di partecipare alla vita attiva dello Stato. 

Lo Stato tutela i diritti dell’uomo in quanto parte di una formazione sociale, ma anche la costituzione della stessa e la sua esistenza in quanto tale: il principio pluralista in questo senso è espressione del principio della tutela dei fondamenti culturali extra-statali dello Stato e dell’equilibrio di questi fondamenti. 

Principio Internazionalista

Nell’articolo 10 si legge che “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” e, nell’11, che “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

I principi di cui sopra non valgono solo per il nostro ordinamento, ma sono condivisi, sostanzialmente, da tutta Europa: questo un primo senso al principio internazionalista, ove esso viene inteso come un riconoscimento sovra-nazionale della cultura e degli ideali che stanno alla base della nostra società. 

È dunque necessaria l’apertura dell’ordinamento nazionale ai principi fondamentali di quello internazionale. 

L’Italia aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, abbreviata in CEDU, e alla Dichiarazione universale dei diritti umani. 

L’ordinamento italiano si sottomette alle regole consuetudinarie dell’ordinamento giuridico internazionale: pone il divieto di guerre al di fuori di quelle disciplinate dallo stesso; rinuncia a settori della propria sovranità nei confronti di altri Stati che consentano a eguale rinuncia, al fine di assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni. 

Principio di Laicità

L’articolo 8 dice che “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.”

Inoltre, l’articolo 19 dice che “il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa” è tutelato anche quando essa sia in forma “associata”

Questo principio disciplina il rapporto tra Stato e confessioni religiose, nel senso che a nessuna siano attribuiti poteri pubblicistici o privilegi e imponendo che le decisioni pubbliche non siano selezionate o adottate in esecuzione di principi religiosi. La laicità dunque impone l’irrilevanza politica di ogni credo religioso (ove esso si ponga come istituzione), per garantire una convivenza pacifica all’interno dello Stato. 

Tutte le confessioni sono tutelate allo stesso modo tra loro e anche nei confronti di tutte le altre dottrine comprensive culturali, morali, ideologiche… 

Nel processo di formazione del diritto, esse assumono una grandissima importanza e sono fondamentali per il processo dialettico che porta alla creazione dello stesso; una volta reso positivo, esse non devono però pregiudicarne la corretta applicazione. 

Principio di Uguaglianza

L’ultimo, bellissimo principio è quello di uguaglianza: l’articolo 3 della costituzione recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Non esistendo in natura, l’uguaglianza tra gli uomini deve essere creata secondo il loro ideale di giustizia. 

Se questa libertà rimane formale, però, ovvero si afferma un’uguaglianza potenziale tra gli uomini trasformati in soggetti astratti di diritto, essa si traduce nella consacrazione dello “status quo”, quindi nella più pura diseguaglianza. 

Perciò, nel suo secondo comma, l’art. 3 impone d’intervenire nelle situazioni di fatto che impediscano l’effettiva disponibilità delle condizioni materiali che rendono possibile la realizzazione della parità di trattamento ad opera della legge (di fatto negando l’uguaglianza formale e, quindi, creando una “diseguaglianza”). 

Principio di uguaglianza formale

Articolo 3, primo comma: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali” 

Questo articolo va letto insieme agli articoli 8 (uguaglianza delle confessioni religiose), 29 (uguaglianza dei coniugi), 37 (uguaglianza di donne e uomini sul lavoro), 48 (uguaglianza del voto), 51 (uguaglianza dell’accesso a cariche elettive ed uffici pubblici). 

Sostanzialmente, la Costituzione ci sta dicendo che situazioni uguali vanno trattate in modo uguale, situazioni diverse in modo diverso. 

Differenze di carattere psicofisico, sociale, o di ruolo, giustificano trattamenti legislativi differenziati. 

È questo il principio di ragionevolezza del legislatore, tradotto in modo diverso a seconda delle condizioni sociali dell’individuo: l’irrilevanza delle ritenute peculiarità dei rapporti regolati in modo diverso determina senz’altro l’invalidità della legge. 

Quando si va ad applicare una legge al caso concreto, non si può guardare solo la fattispecie: perché l’uguaglianza vi sia effettivamente, bisogna considerare in primo luogo la “ratio” del legislatore, il fine ultimo per cui tale legge è stata creata. 

Principio di uguaglianza sostanziale

Articolo 3, secondo comma: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Anche questo articolo non si esaurisce qui, ma va letto insieme agli articoli 36 e 37 (norme limitatrici dell’autonomia privata nei rapporti di lavoro), 32, 33, 34, 38 (norme che impongono al legislatore d’instaurare le organizzazioni necessarie per rendere effettivo il godimento di alcuni diritti, come ospedali, scuole, ecc.), art 39 e 40 (norme che riconoscono forme di autotutela di categoria).

Uguaglianza sostanziale significa obbligo, per la Repubblica, di rimuovere gli impedimenti esistenti all’effettivo godimento dei diritti: le categorie deboli vanno tutelate al fine di rendere possibile il pieno sviluppo delle loro personalità e di renderle consapevolmente partecipi dell’organizzazione complessiva del Paese. 

Questi erano i principi fondamentali della Costituzione  😉
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