Il Rapporto Giuridico

Il Rapporto Giuridico

Gli individui instaurano costantemente tra loro un sacco di relazioni. Non tutte, però, costituiscono un rapporto giuridico, ovvero non tutte vengono prese in considerazione dal diritto. 

Es: Tizio ha una relazione con Caia; questo alla legge non importa più di tanto, almeno finché non decideranno di sposarsi: così, infatti, verrebbe a costituirsi un rapporto giuridico, tutelato dalle norme specifiche dell’argomento e, dunque, portatore dei diritti e dei doveri corrispondenti. 

Con qualsiasi rapporto giuridico vengono a crearsi situazioni giuridiche attive e passive: le prime corrispondono a posizioni favorevoli per un soggetto, le seconde subordinano il proprio interesse a quello di altri. Vi sono diversi tipi di diritti; tra tutti, hanno particolare rilievo quelli di natura personale.

Es: diritto all’immagine, alla riservatezza o alla tutela dei dati personali. 

Uguale importanza hanno i diritti patrimoniali, cioè quelli che attengono alla sfera economica dell’individuo. Questo particolare tipo di diritti si distingue in due categorie: diritti reali e di obbligazione. I primi sono quelli che si possono affermare sui beni materiali. L’esempio più importante è ovviamente la proprietà, che fornisce all’individuo che lo possiede poteri di godimento e di disposizione pieni sul bene. 

Es: Tizio possiede un computer. Egli potrà goderne, nel senso che potrà usarlo a suo piacimento – per esempio per scrivere un tema o guardare una serie tv – e allo stesso tempo potrà disporne, potendo, qualora lo desiderasse, venderlo o darlo in prestito ad un amico. Ovviamente Tizio non potrà danneggiare altri individui o l’intera comunità con il suo computer: vi sono, si capisce, dei limiti alla proprietà posti nell’interesse altrui.

Tutti gli altri diritti reali sono limitati rispetto alla proprietà, dunque non garantiscono poteri pieni di disposizione e godimento sul bene. Un esempio importante è l’usufrutto, che è il diritto di godere di un bene pur non essendone proprietari. 

Es: Tizio, morendo, decide di lasciare in eredità al figlio Caio la proprietà del suo appartamento. Egli potrà accordare il diritto di usufrutto a sua moglie, cosicché ella possa continuare a vivere in casa sua, pur non essendone proprietaria. Caio dunque detiene quella che si chiama nuda proprietà dell’appartamento: è infatti proprietario, ma non può disporne o goderne… almeno fino alla morte della madre.

diritti di obbligazione sono quelli in base a cui un soggetto può pretendere da un altro un certo comportamento in base ad un rapporto costituitosi precedentemente tra loro.

Es: il nostro Tizio presta a Caio dei soldi: egli avrà diritto, alla scadenza determinata, di ottenere la restituzione del denaro. Tizio è dunque creditore di Caio, che è, a sua volta, suo debitore

Ciò che il debitore deve compiere verso il creditore, quindi il comportamento che deve adottare nei suoi confronti, si chiama prestazione. Essa può consistere in un dare (ad esempio, dei soldi), in un fare (un imbianchino si impegna a imbiancare una casa a fronte di un corrispettivo) oppure in un non fare (un commerciante si impegna a non fare concorrenza ad un suo collega per un certo periodo di tempo). 

Ma chi può essere titolare di un rapporto giuridico? Bisogna in questo caso distinguere tra persone fisiche, dunque i singoli individui facenti parte della società, e persone giuridiche, ovvero le organizzazioni di persone.

Le persone fisiche sono tutti coloro cui sono destinate le norme giuridiche. Ogni individuo alla nascita acquista la capacità giuridica, dunque la suscettibilità ad essere titolare di diritti ed obblighi. Ciò però non vuol dire che un bambino possa compiere atti validi per l’ordinamento: perché ciò avvenga bisogna infatti aspettare la maggiore età, quando l’individuo acquista la capacità di agire. Con essa l’individuo potrà esercitare validamente i propri diritti ed assumere determinati doveri. 

L’unico caso in cui un minorenne può ottenere la capacità di agire (seppur limitata) è quello del minore emancipato, ovvero colui che, comunque superati i sedici anni, sia stato autorizzato per gravi motivi dal Tribunale a contrarre matrimonio. 

Ci sono, d’altra parte, persone maggiorenni affette da malattie fisiche o mentali che limitano in modo più o meno sensibile la loro capacità di compiere qualsiasi compito quotidiano in modo responsabile; in questo caso l’ordinamento interviene limitando la capacità di agire e affiancando all’individuo incapace un soggetto che lo assista o, nei casi più seri, sostituisca, nei suoi rapporti giuridici.

La limitazione più grave è l’interdizione: attraverso questo provvedimento la persona viene infatti privata totalmente della capacità di agire, ponendola sostanzialmente nella stessa posizione di un minorenne. Con l’interdizione si procede alla nomina di un tutore, che lo sostituirà nell’amministrazione dei suoi interessi. Anche i soggetti condannati ad una reclusione che superi i cinque anni vengono interdetti per legge: in questo caso si parla di interdizione legale, diversa dall’interdizione giudiziale che viene invece data da un Tribunale, su richiesta dei parenti, alle persone affette da gravi patologie psichiche. La differenza si può ritrovare, ovviamente, nella ratio del provvedimento: nel primo caso, infatti, vi è una funzione puramente punitiva, mentre nel secondo si vuole proteggere il soggetto dalla possibilità di danneggiare se stesso e il proprio patrimonio. 

Se l’incapacità di agire è parziale si ricorre all’inabilitazione, che limita solamente la capacità di agire del soggetto. È questo il provvedimento che viene, su richiesta dei parenti, emanato dal Tribunale nei casi di abuso di alcool e droghe. Gli inabilitati possono compiere liberamente atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione sono assistiti da un curatore.

Se l’incapacità di agire è ancora minore e il soggetto protetto necessita quindi di assistenza solo in alcuni atti mentre è assolutamente capace di agire liberamente in tutti gli altri casi, si ricorre all’amministrazione di sostegno. L’amministratore interverrà solo negli atti specificamente individuati dal giudice tutelare. 

Un caso ancora diverso è quello dell’incapacità naturale

Es: Tizio, perfettamente capace di per sé, esce con gli amici, alza decisamente il gomito e poi stipula un contratto. In questo caso egli non sarà tutelato dall’ordinamento, a meno che non venga provata la malafede dell’altro contraente, ovvero non si riesca a dimostrare che l’altro soggetto abbia approfittato della sua momentanea incapacità.

È importante fare un breve cenno sulle sedi delle persone fisiche: per quanto di uso comune, la differenza tra i concetti di residenzadomicilio dimora può trarre in inganno.

Con dimora si indica la temporanea permanenza – quindi non abituale – in un certo luogo. La differenza con la residenza sta proprio nel carattere di temporaneità: la residenza è il luogo in cui si vive abitualmente ed è determinata con l’iscrizione presso l’anagrafe del Comune. Il domicilio è il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari ed interessi: può dunque coincidere con la residenza, ma ciò non è scontato. 

Es: se un professionista abita, ad esempio, a Monza, ma esercita la propria professione a Como, egli potrà avere la residenza nella prima città, mentre stabilire il domicilio nella seconda. 

Passiamo ora alla seconda categoria di soggetti: le organizzazioni, che si dividono in associazioni, fondazioni comitati.

Le prime sono costituite da più persone che si riuniscono tra loro, mettendo in comune beni e servizi, per ottenere un certo scopo. Se lo scopo ha natura economica – dunque si punta ad ottenere un profitto – si parla di società.

Le fondazioni sono invece un insieme di beni che vengono vincolati ad uno specifico scopo. Come si può notare, nelle associazioni prevale l’elemento personale, mentre nelle fondazioni quello patrimoniale. 

Infine vi sono i comitati, che possono essere costituiti per la raccolta di fondi con finalità diverse, soprattutto di beneficienza. 

Tutte le organizzazioni possono avere natura privata pubblica, a seconda dello scopo che perseguono.

Es: lo Stato è un ente pubblico, mentre un’associazione locale è un ente privato.

Alla base c’è sempre un atto costitutivo, nel quale si dichiara l’intenzione di dare vita ad un’organizzazione volta a perseguire un certo scopo. Esso varia a seconda del tipo di organizzazione che si vuole costituire: le associazioni, ad esempio, necessitano di un contratto, mentre le fondazioni possono anche essere costituite tramite atto unilaterale o testamento

In ogni caso, l’atto è di solito accompagnato da uno statuto, in cui vengono indicate le norme specifiche relative all’organizzazione e al funzionamento dell’ente. 

Per ottenere lo status di persone giuridiche – dunque per ottenere la titolarità della capacità giuridica e di agire – un’organizzazione deve ottenere il riconoscimento dallo Stato, subordinato all’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, o quello delle Imprese nel caso delle società. La caratteristica principale delle persone giuridiche è l’autonomia patrimoniale, ovvero la separazione del patrimonio dell’organizzazione rispetto a quello dei soggetti che ne fanno parte. Ciò è molto importante perché, se non fosse così, in caso di debiti dell’organizzazione dovrebbero risponderne anche gli associati, mentre con l’autonomia ne risponde solo l’organizzazione stessa. Il riconoscimento non è però obbligatorio, e dunque possono esistere anche associazioni non riconosciute e quindi non sottoposte ad un controllo da parte dello Stato. Ovviamente, esse non potranno avere autonomia patrimoniale. Tra gli enti non riconosciuti figurano anche i partiti politici. 

Gli organi delle organizzazioni sono: gli amministratori, che agiscono in nome e per conto dell’ente; l’assemblea, con potere decisionale, che prende quindi le decisioni relative all’attività da svolgere; l’organo di controllo, presente solo in alcuni enti, come ad esempio il collegio sindacale. 

Quando lo scopo sia stato raggiunto o divenuto impossibile, gli associati siano venuti meno o deliberino autonomamente lo scioglimento o per altre ragioni contenute nell’atto costitutivo e nello statuto, le organizzazioni collettive possono estinguersi. 

Quando una persona giuridica viene a cessare, è necessaria l’emanazione di un provvedimento dell’autorità che l’aveva riconosciuta, in cui deve essere dichiarata la causa di estinzione; una volta estinto l’ente si apre la fase della liquidazione, che consiste nella trasformazione del patrimonio dell’organizzazione in denaro destinato al pagamento dei creditori e alla eventuale ripartizione tra gli associati del rimanente. 

Prima di concludere, soffermiamoci brevemente sull’oggetto del rapporto giuridico. Esso può essere un bene o una prestazione.

beni sono tutte le cose che possono formare oggetto di diritti e si distinguono in immobili mobili; i primi sono tutto ciò che è ancorato o incorporato al suolo, come una casa o un albero. Tutti gli altri beni sono mobili. Trasferire un bene immobile è molto più complicato che per quanto riguarda i mobili, perché sono richieste molte più formalità.

Tutti i beni immobili sono iscritti nei pubblici registri immobiliari; esiste anche la categoria dei beni mobili registrati, come le macchine, o gli aerei. Questi, pur essendo di certo mobili, sono sottoposti alle stesse norme previste per i beni immobili. 

La legge distingue inoltre i beni privati da quelli pubblici, appartenenti ad esempio allo Stato. 

Questo era il rapporto giuridico! 🙂
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